5 per mille 2010 - iscrizioni fino al 7 maggio
Anche per il 2010 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010.
I settori da beneficiare sono gli stessi individuati per l’anno 2009, così come sono state confermate le procedure di ammissione e i requisiti che devono avere i soggetti rientranti nelle diverse tipologie di enti.
Soggetti ammessi al beneficio
Per l’anno finanziario 2010 il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:
a) Finanziamento degli enti del volontariato:
• ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art.10 del D.lgs 4/12/1997, n. 460 ); - pdf
• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi 1 2 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383 ); - pdf
• associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n. 460 - pdf;
• fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art.10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n. 460 - pdf;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociale svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge (art. 90 L. 27/12/2002, n. 289 - pdf) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Gli enti del volontariato, che rientrano in una delle tipologie indicate nella lettera a) del precedente paragrafo, possono presentare sin d’ora la propria domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il relativo software, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello - pdf
L’iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010 . Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l’eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in A.T.
L’Agenzia delle Entrate in data 14 maggio 2010 pubblicherà sul proprio sito l’elenco provvisorio degli enti del volontariato.
Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco del volontariato, il legale rappresentante dell’ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 20 maggio 2010. Verificati gli eventuali errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare, entro il 25 maggio successivo, una versione aggiornata dell’elenco.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco del volontariato
I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato dovranno, a pena di decadenza, – entro il 30 giugno 2010 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2010 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.
Si ricorda che gli enti del volontariato devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Per ulteriori informazioni http://www.agenziaentrate.it

